LA CONTRORIFORMA DEL LAVORO ANDRA’ IN PARLAMENTO

 

In gioco gli interessi di tutti i lavoratori , giovani o anziani

 

di Iglis Restani

 

Venti anni fa, in presenza di un’altra grave crisi economica , il ragionamento che fece la borghesia italiana fu : innanzitutto ridurre il costo del lavoro, ridurre i salari. Così nel 1992, presidente del Consiglio Giuliano Amato, venne abolita definitivamente la scala mobile che era lo strumento con cui le buste paga recuperavano automaticamente parte degli aumenti dei prezzi di alcuni beni di consumo .Quell’accordo , è bene ricordarlo ancora una volta , fu firmato dalle maggiori organizzazioni sindacali CGIL,CISL e UIL. L’anno successivo il governo “tecnico” Ciampi completò l’opera con un accordo sul costo del lavoro . Accordo che , sempre firmato da CGIL-CISL-UIL, aveva come punti cardine gli aumenti salariali legati esclusivamente alla inflazione programmata ( notoriamente inferiore a quella reale ) e la sostituzione dei consigli di fabbrica con le più controllabili Rappresentanze Sindacali Unitarie , quelle tuttora esistenti.

Sono cose già dette altre volte ma che vale la pena ricordare soprattutto nel momento in cui oggi, dopo 20 anni , si ripropone , da parte del governo “tecnico “ Monti e di chi lo sostiene in Parlamento, lo stesso copione quando, dopo avere in pratica congelato le pensioni di anzianità attuali e dilazionato quelle future , si accinge a varare la cosiddetta riforma del lavoro. In cosa consiste questa cosiddetta riforma ?

Fino ad ora , al pubblico, non era stata fornito un documento ufficiale da parte della ministra Fornero e soltanto in questi giorni si è potuta leggere la relazione  approvata dal Consiglio dei ministri . In questo articolo non si vuole fare una analisi completa della relazione ma fissare intanto alcuni punti . La cosa che salta agli occhi è che , da un lato , c’è un aumento del costo per le aziende per i contratti atipici , leggi precari, di un modesto 1,4 % che non crediamo favorisca l’abbandono di questo tipo di contratti. Dall’altro , in cambio , le aziende avranno più facilità nella cosiddetta flessibilità di uscita , leggasi licenziamenti , con le modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Ricordiamo brevemente per i lettori che lo Statuto dei lavoratori è una legge del 1970 con la quale lo stato italiano , dopo l’autunno caldo dei rinnovi contrattuali del 1968-69 e le conquiste che ne seguirono, si prefisse l’obiettivo di riportare la pace sociale nel paese. Le esigenze dei lavoratori, sia come richieste salariali che di diritti e di controllo sulla produzione, non trovarono una risposta adeguata in questa legge , che era comunque un passo avanti rispetto alla situazione degli anni precedenti. L’articolo 18 in particolare , introducendo il concetto della giusta causa in caso di licenziamenti e l’intervento del giudice per ottenere il reintegro nel posto di lavoro, era una tutela per i lavoratori nei confronti dei licenziamenti che il padronato aveva condotto non solo per ristrutturare le fabbriche ma anche contro tutti i lavoratori che avevano portato avanti richieste di miglioramenti salariali e di democrazia in fabbrica . Tuttora quell’articolo costituisce una tutela, anche se il limite di essere riferito alle aziende con più di 15 dipendenti non è stato superato negli anni con l’estensione a tutti i lavoratori .E infatti , nella proposta del governo , scompare proprio la parte che diceva che il giudice , riferendosi ad una legge precedente del 1966 , “o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità“ e “ ordina al datore di lavoro …… di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro “.

Cosa dice adesso il documento della Fornero al capitolo 3.1 “ Revisione della disciplina in tema di licenziamenti individuali ?

Nel testo pubblicato dal Sole-24 ore del 24 marzo i licenziamenti individuali vengono suddivisi in a) discriminatori, b) soggettivi o disciplinari e si aggiunge, alla lettera c), la categoria dei licenziamenti oggettivi o economici. Ed è soprattutto su questo terzo punto che si gioca la partita .Leggiamo infatti “c) Per i licenziamenti oggettivi o economici, ove accerti l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può essere modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione , tenuto conto di vari criteri” .Di seguito , crediamo sia questa la parte aggiunta dopo un colloquio tra Monti e Napolitano è scritto :” Al fine di evitare la possibilità di ricorrere strumentalmente a licenziamenti oggettivi o economici che dissimulino altre motivazioni, di natura discriminatoria o disciplinare, è fatta salva la facoltà del lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela. “ . Il testo prosegue parlando di una conciliazione tra le parti , con l’assistenza sindacale ma senza il punto essenziale e cioè quello del reintegro nel posto di lavoro.

Il contenuto è chiaro : Il giudice accerta l’inesistenza , ripetiamo , l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto ( dall’azienda ) , quindi dovrebbe dar luogo al reintegro e invece che fa ? Dichiara risolto il rapporto di lavoro e si passa all’indennità . E non è questo un licenziamento arbitrario bello e buono , senza giusta causa ? E a che serve aggiungere dopo , in completa ipocrisia, che il lavoratore potrà comunque appellarsi al giudice quando è evidente che , al massimo , potrà soltanto ottenere qualche soldo in più ? Continua a leggere